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Avviso 415-bis a Verona: cosa fare dopo la notifica.

Hai ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini? Cosa fare adesso

10 set
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 10 ott

Hai ricevuto un avviso ex art. 415-bis c.p.p. e vuoi capire cosa succede adesso? L'atto significa che il Pubblico Ministero ha concluso le indagini preliminari e, allo stato, non sta chiedendo l'archiviazione. Non significa però che tu sia già stato rinviato a giudizio né che sia stata accertata una responsabilità.

L'avviso apre una fase importante perché la persona sottoposta alle indagini e il difensore possono conoscere gli atti depositati e valutare le attività difensive da compiere prima delle determinazioni successive del Pubblico Ministero.


Hai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini?

Puoi far esaminare allo Studio l’avviso e la data della notifica per valutare gli adempimenti.

Se non hai urgenza, continua a leggere ↓


Ho ricevuto un 415-bis: cosa faccio subito?

  1. Controlla la data della notifica e il termine indicato nell'avviso.

  2. Leggi il fatto contestato e le norme richiamate senza fermarti al nome del reato.

  3. Acquisisci il fascicolo o verifica quali atti siano disponibili.

  4. Ricostruisci ciò che manca: documenti, persone da sentire, elementi tecnici o investigazioni difensive.

  5. Decidi solo dopo l'esame degli atti se depositare una memoria, produrre documenti, chiedere ulteriori indagini, rendere dichiarazioni o chiedere l'interrogatorio.

Se questa è la prima volta che vieni a conoscenza del procedimento, può essere utile distinguere il 415-bis dall'avviso di garanzia.

Cosa contiene l'avviso di conclusione delle indagini?

L'art. 415-bis c.p.p. prevede che l'avviso contenga la sommaria enunciazione del fatto, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero.

La persona sottoposta alle indagini e il difensore hanno facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia, secondo le modalità applicabili al procedimento.

Quanto tempo ho?

La norma riconosce all'indagato venti giorni per esercitare le facoltà indicate nell'avviso: presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

La data concreta da cui decorre il termine deve essere verificata sulla notifica ricevuta. In presenza di dubbi o notifiche particolari non conviene affidarsi a calcoli approssimativi.

Sono già imputato?

No. Il 415-bis interviene ancora nella fase delle indagini preliminari. Dopo questa fase il Pubblico Ministero assumerà le determinazioni previste dalla legge, tenendo conto anche delle eventuali attività difensive svolte.

Per questo il 415-bis non deve essere letto come una sentenza anticipata: è piuttosto un momento in cui la difesa può finalmente confrontarsi con il materiale investigativo depositato.

Cosa bisogna controllare nel fascicolo?

Non esiste una lista identica per tutti i procedimenti. In genere è utile verificare:

  • quali fonti di prova sostengono l'ipotesi accusatoria;

  • quali dichiarazioni sono state raccolte e in quale contesto;

  • eventuali documenti, consulenze, sequestri o accertamenti tecnici;

  • la presenza di elementi favorevoli non valorizzati;

  • eventuali contraddizioni tra atti diversi;

  • quali circostanze possano essere documentate dalla difesa.

Il punto non è rispondere a ogni singolo atto, ma comprendere quali questioni possono realmente incidere sulla decisione successiva del Pubblico Ministero.

Memoria, documenti o interrogatorio: cosa conviene fare?

Non esiste una scelta automatica. Una memoria può essere utile quando è possibile organizzare in modo chiaro questioni giuridiche e fattuali; la produzione documentale può essere decisiva se esistono elementi oggettivi non acquisiti; la richiesta di ulteriori indagini ha senso se riguarda attività specifiche e concretamente utili.

L'interrogatorio richiede una valutazione ancora più individuale. L'art. 415-bis prevede che, se l'indagato chiede di essere sottoposto a interrogatorio, il Pubblico Ministero debba procedervi. Questo non significa che richiederlo sia sempre la scelta migliore: la decisione va presa dopo avere studiato gli atti.

Cosa succede se chiedo ulteriori indagini?

Quando il Pubblico Ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, l'art. 415-bis disciplina anche il termine entro il quale tali attività devono essere compiute.

La richiesta dovrebbe quindi essere concreta: indicare l'attività utile e il suo collegamento con i fatti contestati, evitando formule generiche.

Errori da evitare nei 20 giorni

  • attendere gli ultimi giorni prima di acquisire il fascicolo;

  • preparare dichiarazioni senza conoscere gli atti già raccolti;

  • produrre materiale disordinato o non collegato ai punti contestati;

  • chiedere un interrogatorio come scelta automatica;

  • cancellare o modificare documenti, messaggi o file potenzialmente rilevanti.

Per una valutazione complessiva puoi consultare la pagina dedicata all'assistenza in diritto penale a Verona oppure alla consulenza penale.

Domande frequenti

Quanto tempo ho dopo la notifica?

L'art. 415-bis riconosce, in via generale, venti giorni per esercitare le facoltà indicate nell'avviso. Va sempre verificata la data della notifica e il contenuto del singolo atto.

Sono già stato rinviato a giudizio?

No. L'avviso riguarda ancora la fase delle indagini preliminari e non equivale a un rinvio a giudizio.

Posso chiedere di essere interrogato?

Sì. La norma lo prevede espressamente e stabilisce che, se l'indagato formula questa richiesta, il Pubblico Ministero deve procedere all'interrogatorio. La convenienza della scelta dipende però dal caso concreto.

Posso presentare documenti o una memoria?

Sì. Tra le facoltà previste vi sono la presentazione di memorie, la produzione di documenti e il deposito di documentazione relativa alle investigazioni difensive.

Puoi inviare allo Studio una copia completa dell'avviso per una prima valutazione degli atti da acquisire e delle scadenze. L'invio non comporta automaticamente l'assunzione dell'incarico e non sospende né interrompe termini.

Contatti Studio: 347 821 2088


Per maggiori informazioni o per una valutazione della tua situazione, puoi contattare lo Studio.


Fonti normative

Art. 415-bis c.p.p. Contenuto informativo generale, aggiornato alla data di pubblicazione e non sostitutivo della valutazione del singolo procedimento.

A cura dell'Avv. Giacomo Giulianelli, avvocato del Foro di Verona.

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